Art. 6.

      1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 5 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dalla presente legge.
      2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre
indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli «Pt», «Pd», «Au» e «Ag», rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo «%o». È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1.000 e con la eliminazione del simbolo «%o».